Giudice sportivo, pesante sanzione alla Curva Sud del Verona per cori discriminatori: i dettagli

Come di consueto di martedì, il giudice sportivo, Gerardo Mastandrea, ha diramato le rispettive sanzioni e squalifiche per i calciatori ed i club riguardo all’ultima giornata di campionato. In particolar modo, è arrivata la squalifica anche per la Curva Sud del Verona. Il settore dello stadio Bentegodi infatti, durante il match con il Napoli, ha intonato diversi cori di matrice discriminatoria verso i tifosi ed i calciatori partenopei. Ammenda anche per gli stessi azzurri! Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Lega Serie A:

Obbligo per la Soc. Hellas Verona di disputare una gara con il settore Curva Sud Inf. e Sup. privo di spettatori.

per avere i suoi sostenitori intonato in più occasioni, per la quasi totalità dei tifosi assiepati nel settore interessato (nel numero di oltre 4000), vari cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti chiaramente in tutto l’impianto durante l’intero svolgersi della gara;
per avere, inoltre, intonato, in percentuale comunque significativa dei tifosi del medesimo settore (pur non indicato espressamente nel primo caso dai collaboratori della Procura Federale ma ricavabile dal resto del rapporto) e comunque in numero tale (oltre 1600) da essere percepiti in tutto l’impianto, cori di discriminazione razziale ai danni del calciatore del Napoli n. 24 Koulibaly Kalidou al 34° del primo tempo al termine di un’azione di giuoco, e del calciatore del Napoli n. 9 Osimhen Victor al 9° del secondo tempo dopo che il medesimo si era accasciato sul terreno di giuoco per infortunio.

Sanzione così complessivamente determinata ai sensi degli artt. 25, comma 3 (denigrazione territoriale), e 28, comma 4 (discriminazione razziale), C.G.S., tenendo conto nel primo caso della recidiva e comunque applicando in favore della Soc. Hellas Verona, per entrambe le fattispecie, le attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., avendo la detta Società dato dimostrazione di aver adottato, prima dei fatti, modelli di organizzazione atti a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi e di aver cooperato preventivamente con le Forze dell’ordine e le Autorità preposte, nonché in ogni caso per essersi pubblicamente dissociata dai gravi comportamenti tenuti in tale contesto. La gravità dei fatti, la dimensione, durata e percezione dei detti cori comportano, nondimeno, la NON applicazione della sospensione dell’esecuzione della sanzione prevista ai sensi dell’art. 28, comma 7, C.G.S.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS“.

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