L’esperienza di Gianpaolo Tosel come Giudice Sportivo, a norma di regolamento, può considerarsi terminata.
Il Giudice Sportivo infatti, intervenuto su Radio Marte, ammette di aver riferito parti di referto alla Gazzetta dello Sport, annunciando in pratica le 4 giornate di squalifica prima che la sentenza venisse emessa. Tale comportamento è in netta contrapposizione con il codice di giustizia sportiva della Figc, di cui elenchiamo i punti: punti 1 e 2 dell’articolo 28.
-“1. Gli Organi della giustizia sportiva previsti dallo Statuto federale agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza.
-2. I componenti degli Organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e ad altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati a chiamare a pronunciarsi“.
-CAPITOLO SANZIONI: Le sanzioni sono quelle previste nell’articolo 34, punto 3 dello statuto federale, che regola l’organizzazione della giustizia sportiva: “La Commissione federale di garanzia garantisce l’indipendenza, l’autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La Commissione:
D) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva