Figc – Definito il protocollo sulla scadenza dei contratti

La Federcalcio ha definito il protocollo per posticipare la fine della stagione calcistica al 31 agosto, e l’inizio della successiva al 1 settembre. Oltre a questo, il protocollo contiene anche le misure da adottare per i contratti in scadenza il 30 giugno. A tal proposito bisogna fare una distinzione tra i calciatori in prestito, che potranno rientrare nel club di appartenenza dal 31 agosto, e quelli che terminerebbero il proprio contratto il 30 giugno, i quali dovranno accordarsi con i rispettivi club. Di seguito il protocollo completo:

Il Presidente Federale
Pubblica le indicazioni generali di seguito riportate, affinché tutte le componenti interessate se ne attengano, al fine di consentire la concreta attuazione e di garantire il più possibile omogeneità di trattamento ai rapporti contrattuali, nell’auspicato clima di unità di intenti cui deve ispirarsi il sistema calcio per affrontare la straordinarietà originata dalla emergenza COVID-19:

A) per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, è confermata la validità degli accordi economici già in essere.

B) per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società cedente e con la società cessionaria per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, la durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 si intende prorogata al 31 agosto 2020. Di conseguenza, il tesseramento della stagione 2020/2021 decorre dal 1° settembre 2020;

C) per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, l’estensione al 31 agosto 2020 della durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 deve essere pattuita fra le parti mediante sottoscrizione di apposito modulo federale. Di conseguenza, il tesseramento della stagione 2020/2021 decorre dal 1° settembre 2020;

D) nei casi di cui alle lettere A) e B) e, per la lettera C), in caso accordo sulla estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento a titolo temporaneo, la “Parte fissa” della retribuzione lorda pattuita per la stagione 2019/2020 sarà riparametrata, ai fini dei controlli federali, sulla base di 14 mensilità (suddividendo l’importo dovuto per la mensilità di giugno in ratei mensili di pari importo per i mesi di giugno, luglio e agosto) e la “Parte fissa” della retribuzione lorda pattuita per la stagione 2020/2021 con la società titolare del tesseramento nella suddetta stagione sarà riparametrata, ai fini dei controlli federali, sulla base di 10 ratei mensili di pari importo a partire dalla mensilità di settembre 2020. Sono fatti salvi, previa sottoscrizione di apposito modulo federale, diversi accordi tra le Parti; 

E) per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, l’estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine della stagione, è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le parti;

F) per gli allenatori ed i preparatori atletici titolari di contratti pluriennali è confermata la validità degli accordi economici già in essere per i quali, ai fini del trattamento economico, si rinvia alle previsioni della precedente lettera d);

G) per gli allenatori ed i preparatori atletici titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 l’estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine della stagione, è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le parti;

H) gli eventuali accordi di ridefinizione, anche parziale, degli importi contrattualmente previsti per la “Parte fissa” delle mensilità di marzo 2020 e/o aprile 2020 e/o maggio 2020 e/o giugno 2020, depositati presso la Lega competente, devono intendersi come regola generale risolutivi di ogni controversia per gli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid 19, con conseguente non impugnabilità e non esperibilità di azioni riguardo ai predetti accordi;

I) la decorrenza dal 1 luglio 2020 degli eventuali accordi preliminari relativi alla stagione 2020/2021 depositati prima della data di pubblicazione del presente documento è posticipata al 1 settembre 2020. Restano invariate le pattuizioni economiche, salvo diverso accordo fra le parti;

J) i presenti principi troveranno applicazione soltanto per le società che riprenderanno l’attività ufficiale nella stagione sportiva 2019/2020.

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